La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale

La formazione della copia di un atto inesistente, non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. A tal fine ciò che rileva non è tanto la presenza della attestazione di autenticità, quanto che la copia del documento si presentì o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, e averne l’apparenza, ovvero che la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione è sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. In altri termini, per la rilevanza penale della condotta il soggetto che produce la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada a incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.

(Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n.35814 del 28/03/2019)

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