La formazione della copia di un atto inesistente, non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. A tal fine ciò che rileva non è tanto la presenza della attestazione di autenticità, quanto che la copia del documento si presentì o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, e averne l'apparenza, ovvero che la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione è sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. In altri termini, per la rilevanza penale della condotta il soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada a incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.
(Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n.35814 del 28/03/2019)