Divorzio Facile

Il decreto legge di riforma (DL 132/2014, modificato dalla legge n. 162/2014) ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. “negoziazione assistita da un avvocato”.

Moglie e marito che intendono separarsi, divorziare o anche cambiare le condizioni di separazione o divorzio già fissate dal giudice possono rivolgersi ad un avvocato – almeno uno per parte specifica l’art. 6, comma 1, D.L. 132/2014 – al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti previsti dalla legge.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali.

Non sarà più necessario, quindi, passare dal giudice, che finora era tenuto a verificare l’irreversibilità della crisi coniugale e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

E’ l’avvocato che dovrà mettere per iscritto l’accordo raggiunto, farlo sottoscrivere alle parti e autenticare le firme. Poi, entro dieci giorni – pena una sanzione da 5mila a 50mila euro – dovrà trasmettere una copia autenticata dell’accordo, con le certificazioni necessarie, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Il disegno di legge sul c.d. divorzio facile è stato approvato poco più di un mese fa ma ha già fatto registrare un boom di richieste in tutto il paese: dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, sono decine e decine le domande pervenute negli uffici dell’anagrafe comunale. Questo iter, semplice e veloce, una pura formalità, consente alle coppie che non hanno figli, e senza patrimoni da dividere, di sciogliere la propria unione con la compilazione di un modulo e la successiva registrazione da parte del comune di residenza dell’avvenuto scioglimento. Da Genova, ad esempio, fanno sapere che in poche settimane hanno trattato 35 tra separazioni e divorzi, più di un caso al giorno; a Bari il dato è leggermente più basso (27) ma comunque indice di un indubbio “successo” per la nuova formula adottata (anche se parlare di successo, quando un matrimonio fallisce, può sembrare un termine poco adatto).

Avv. Cinzia Di Rosa

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